Regio decreto 267/1942
Art. 122 — Concorso dei vecchi e nuovi creditori
Art. 122. (Concorso dei vecchi e nuovi creditori). I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma degli articoli 93 a 103.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 267/1942 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.