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Regio decreto 267/1942

Art. 106 — Modalita' della vendita dei beni mobili

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/106parte di Regio decreto 267/1942
Art. 106. (Modalita' della vendita dei beni mobili). Per i beni mobili, compresi i frutti naturali degli immobili, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalita' relative, sentito ove occorra uno stimatore. In caso di necessita' o di utilita' evidente puo' autorizzare la vendita in massa delle attivita' mobiliari, in tutto o in parte, prescrivendo speciali misure di pubblicita'.

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