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Regio decreto 267/1942

Art. 105 — Norme applicabili

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/105parte di Regio decreto 267/1942
Art. 105. (Norme applicabili). Alle vendite di beni mobili od immobili del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, in quanto compatibili con le disposizioni delle sezioni seguenti.

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