Regio decreto 1354/1941
Art. 95 — (Art
Art. 95. (Art. 97, comma primo, secondo e terzo, del regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). I brevetti concessi, distinti per classi di modelli, e le trascrizioni avvenute, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi. La pubblicazione conterra' le indicazioni fondamentali comprese nei brevetti e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potra' contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei modelli protetti da brevetto, sia gli indici alfabetici dei titolari dei brevetti concessi, e in esso potranno pure pubblicarsi gli schemi delle tavole.
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