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Regio decreto 1354/1941

Art. 94 — Art. 96 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/94parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 94. (Art. 96 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). La, misura dei diritti previsti dal presente regolamento stabilita con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze. Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e per quelli di riproduzione fotografica ai quali provveda l'Ufficio centrale dei brevetti.

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