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Regio decreto 1354/1941

Art. 85 — Art. 87 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/85parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 85. (Art. 87 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Ogni interessato, prima della chiusura della discussione del ricorso, puo' presentare alla Commissione memorie esplicative. Se durante la discussione, emergono fatti nuovi, influenti sulla decisione, essi debbono essere contestati alle parti.

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