Regio decreto 1354/1941
Art. 84 — Art. 86 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 84. (Art. 86 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Aperta la seduta, il relatore riferisce sul ricorso. Successivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le loro ragioni e, nel caso di richieste dei membri della Commissione, il direttore dell'Ufficio, o un funzionario dello stesso Ufficio da lui designato a rappresentarlo, fornisce le notizie e i documenti richiesti.
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