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Regio decreto 1354/1941

Art. 68 — Art. 70 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/68parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 68. (Art. 70 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). La vendita e l'aggiudicazione dei brevetti pignorati sono fatte con le corrispondenti norme stabilite dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili, salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

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