Regio decreto 1354/1941
Art. 67 — Art. 69 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 67. (Art. 69 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). L'atto di pignoramento del brevetto deve essere trascritto entro otto giorni dalla notificazione e in difetto il pignoramento perde ogni efficacia. Avvenuta la trascrizione dell'atto di pignoramento del brevetto, e finche' il pignoramento stesso spiega effetto, i pignoramenti, successivamente trascritti, importano opposizione sul prezzo di vendita, quando siano notificati al creditore procedente.
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