Regio decreto 1354/1941
Art. 65 — Art. 67 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 65. (Art. 67 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Il pignoramento del brevetto per modello industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario. L'atto deve contenere: 1) la dichiarazione di pignoramento del brevetto, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo, in corrispondenza delle risultanze del registro dei brevetti; 2) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva; 3) la somma per cui si procede all'esecuzione; 4) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore; 5) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario. Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del brevetto, anche per quanto riguarda gli eventuali frutti. I frutti, maturati dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione d'uso del brevetto, si cumulano con il ricavato della vendita, ai fini della successiva attribuzione.
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