Regio decreto 1354/1941
Art. 64 — Art. 66 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 64. (Art. 66 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia necessario convertire l'ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione sara' fatta in base al corso del cambio del giorno in cui la garanzia e' stata concessa.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1354/1941 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.