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Regio decreto 1354/1941

Art. 61 — Art. 63 dei regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/61parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 61. (Art. 63 dei regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). L'Ufficio centrale dei brevetti restituisce al richiedente un esemplare della domanda, con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione. Gli atti e le sentenze, presentati per la trascrizione vengono conservati dall'Ufficio stesso.

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