Regio decreto 1354/1941
Art. 60 — Art. 62 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 60. (Art. 62 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Gli atti e le sentenze, di cui all'art. 66 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, qualora si riferiscano a brevetti richiesti e non ancora concessi, sono trascritti nel registro delle domande, ma tale trascrizione deve essere ripetuta nel registro dei brevetti subito dopo la concessione del brevetto.
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