Regio decreto 1354/1941
Art. 48 — Art. 50 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 48. (Art. 50 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). I Ministeri predetti hanno facolta', mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame dei modelli, o dei relativi prodotti, consegnati per l'esposizione, che possano ritenersi utili alla difesa del Paese, e hanno facolta', altresi', di assumere notizie e di chiedere chiarimenti sui modelli e prodotti stessi.
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