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Regio decreto 1354/1941

Art. 47 — Art. 49 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/47parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 47. (Art. 49 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Gli enti organizzatori di esposizioni, da tenersi nel territorio dello Stato, quando sia stata concessa la protezione temporanea, debbono comunicare, in via riservata, ai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, almeno venti giorni prima dell'apertura dell'esposizione, l'elenco completo e particolareggiato dei modelli da esporre, o dei relativi prodotti, non protetti da brevetti. Qualora i modelli da esporre, o i relativi prodotti, pervengano agli enti organizzatori durante o dopo il decorso di tale termine, la comunicazione anzidetta viene data ai Ministeri sopra indicati entro tre giorni dal ricevimento e i modelli o i prodotti stessi non potranno essere esposti se non dopo decorsi dieci giorni dalla comunicazione, purche', in ogni caso, non sia intervenuto il divieto di cui all'art. 101 comma ultimo, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

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