Regio decreto 1354/1941
Art. 101 — Art. 102 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 101. (Art. 102 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Le attribuzioni affidate nel Regno al presidente del Tribunale o al pretore, per l'esercizio di diritti nascenti dai brevetti di modelli industriali, sono esercitate, in Libia, nell'Africa Orientale italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, da magistrati investiti delle funzioni corrispondenti.
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