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Regio decreto 1354/1941

Art. 100 — Art. 101 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/100parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 100. (Art. 101 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). I termini per rispondere agli inviti, di cui al precedente art. 31, possono variare da sessanta a centoventi giorni, in caso di domicilio o residenza dell'interessato nella Libia o nelle Isole italiane dell'Egeo, da centoventi a centottanta giorni, nel caso invece di domicilio o residenza nell'Africa Orientale italiana, Il termine per la presentazione dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi e' stabilito in sessanta giorni nel primo caso, in centoventi giorni nell'altro.

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