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Regio decreto 1022/1941

Art. 9 — Nomina del presidente e dei giudici dei tribunali militari

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Art. 9. (Nomina del presidente e dei giudici dei tribunali militari). territoriali). Il presidente e i giudici dei tribunali militari territoriali sono nominati con decreto Reale. Il presidente e i giudici militari durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Tuttavia, essi possono esercitare la loro funzione anche dopo la scadenza del biennio, fino a che non siano sostituiti.

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