Regio decreto 1022/1941
Art. 8 — Composizione organica del tribunali militari territoriali
Art. 8. (Composizione organica del tribunali militari territoriali). I tribunali militari territoriali sono costituiti: 1° di un presidente, avente grado di generale di brigata, o grado corrispondente delle altre forze armate dello Stato; 2° di uno o piu' giudici relatori, appartenenti alla magistratura militare; 3° di ventidue giudici, di cui sedici ufficiali superiori e sei capitani, salvo che il servizio della giustizia ne richieda un numero maggiore; nel quale ultimo caso i giudici in eccedenza devono essere anch'essi scelti fra gli ufficiali superiori e capitani. In caso di mancanza, assenza, incompatibilita' o altro impedimento del presidente, il giudice militare di grado piu' elevato o di maggiore anzianita' ne fa le veci. Con decreto Reale, puo' disporsi che nel tribunale militare funzionino piu' sezioni. In questo caso, il presidente presiede la prima sezione, e le altre sono presiedute dai giudici militari piu' elevati in grado o piu' anziani, designati, per le singole sezioni dal presidente; salvo che questi ritenga di presiederle egli stesso. Nel caso preveduto dal comma precedente, il presidente del tribunale, sentito il procuratore militare del Re Imperatore, stabilisce quali procedimenti debbono essere assegnati per il giudizio a ciascuna sezione. Il presidente e i giudici possono avere altri incarichi, ferme le cause di dispensa indicate nell'articolo 10, e ferma la normale precedenza del servizio della giustizia militare, a norma dei regolamenti militari, approvati con decreto Reale.
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