Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1022/1941Art. 69
Regio decreto 1022/1941

Art. 69 — Ufficiali designabili

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/69parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 69. (Ufficiali designabili). I giudici, eccettuato il relatore, sono scelti fra gli ufficiali dipendenti dal comando presso cui e' costituito il tribunale.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1022/1941 · fonte Normattiva ↗

← Art. 68 Art. 70 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.