Regio decreto 1022/1941
Art. 68 — Carattere e designazione dei componenti il tribunale
Art. 68. (Carattere e designazione dei componenti il tribunale). L'ufficio di presidente e di giudice dei tribunali militari di guerra ordinari e' conferito a tempo indeterminato. Il presidente e' designato dal comandante supremo, e i giudici militari, eccettuato il giudice relatore, sono designati dal comandante della unita', presso la quale ciascuno dei tribunali e' costituito a norma dell'articolo 65. Il giudice relatore e' designato dal comandante supremo, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1022/1941 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.