Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1022/1941Art. 65
Regio decreto 1022/1941

Art. 65 — Istituzione dei tribunali militari di guerra

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/65parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 65. (Istituzione dei tribunali militari di guerra). Nei luoghi in stato di guerra, i tribunali militari di guerra ordinari sono istituiti dal comandante supremo, nel numero richiesto dalle circostanze; e rimangono costituiti presso i rispettivi comandi di armata, di corpo d'armata, di piazza forte, del territorio in stato di guerra, ovvero di altre unita' mobilitate, anche della Regia marina o della Regia aeronautica, nei casi di servizio a terra. I comandanti delle unita' suindicate hanno facolta' di istituire essi medesimi i tribunali, quando le truppe dipendenti si trovino in condizioni eccezionali di servizio o di comunicazione rispetto al comando supremo. Nei luoghi in stato di guerra, quando non si sia provveduto alla costituzione dei tribunali militari territoriali di guerra nei modi indicati dai commi precedenti, la cognizione dei reati soggetti alla competenza di essi e' attribuita ai tribunali militari territoriali ordinari, i quali procedono con le forme stabilite per i tribunali militari territoriali di guerra, e sono, a ogni effetto, considerati come tali.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1022/1941 · fonte Normattiva ↗

← Art. 64 Art. 66 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.