Regio decreto 1022/1941
Art. 64 — Specie dei tribunali militari di guerra ordinari
Art. 64. (Specie dei tribunali militari di guerra ordinari). I tribunali militari di guerra ordinari si distinguono in: 1° tribunali di armata; 2° tribunali di corpo d'armata; 3° tribunali di piazza forte; 4° tribunali territoriali di guerra. Secondo i bisogni del servizio, possono istituirsi tribunali di guerra anche presso unita' mobilitate maggiori o minori di un corpo d'armata, purche', in vesto ultimo caso, trattisi di unita' che abbia la forza almeno di un reggimento e sia destinata a operare isolatamente.
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