Regio decreto 1022/1941
Art. 61 — Dipendenza dei tribunali militari di guerra dal comandante supremo
Art. 61. (Dipendenza dei tribunali militari di guerra dal comandante supremo). I tribunali militari di guerra e gli uffici costituiti presso di essi dipendono dal comandante supremo, che ha l'alta vigilanza del servizio della giustizia penale militare, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, o chi ne fa le veci presso il comando supremo. L'alta vigilanza del servizio della giustizia penale militare di guerra puo' essere delegata al procuratore generale militare del Re Imperatore.
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