Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1022/1941Art. 60
Regio decreto 1022/1941

Art. 60 — Uffici dei tribunali militari di guerra

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/60parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 60. (Uffici dei tribunali militari di guerra). Presso ogni tribunale militare di guerra ordinario sono costituiti; 1° un ufficio di presidenza; 2° un ufficio del pubblico ministero; 3° un ufficio d'istruzione; 4° un ufficio di cancelleria. Per il servizio delle notificazioni giudiziarie, si provvede secondo le circostanze.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1022/1941 · fonte Normattiva ↗

← Art. 59 Art. 61 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.