Regio decreto 1022/1941
Art. 50 — Dipendenza del personale degli uffici giudiziari militari
Art. 50. (Dipendenza del personale degli uffici giudiziari militari). Il presidente e' capo del collegio giudicante. Da lui dipendono i giudici militari, per quanto si attiene alle loro funzioni-giudiziarie, e il personale militare addetto all'ufficio di presidenza. Il procuratore generale militare del Re Imperatore e' capo del pubblico ministero militare. Da lui dipendono tutti i funzionari che compongono il personale della magistratura militare e delle cancellerie giudiziarie militari, e l'altro personale degli uffici della procura generale militare del Re Imperatore. Il procuratore militare del Re Imperatore presso ciascun tribunale militare ha la sorveglianza del personale degli uffici del tribunale.
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