Regio decreto 1022/1941
Art. 49 — Obbligo e modalita' del giuramento
Art. 49. (Obbligo e modalita' del giuramento). Tutti i componenti dei tribunali militari e del tribunale supremo militare, i magistrati del pubblico ministero e i cancellieri, in occasione della prima adunanza in ogni caso prima di entrare in funzione prestano giuramento: il presidente al cospetto del tribunale e gli altri al cospetto del presidente. La formula del giuramento e' la seguente: « Giuro di essere fedele al Re Imperatore, di osservare lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di adempiere lealmente e da uomo di onore le funzioni che mi sono affidate ». Del prestato giuramento si fa constare con apposito processo verbale.
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