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Regio decreto 1022/1941

Art. 40 — Istituzione di sezioni di tribunali

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/40parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 40. (Istituzione di sezioni di tribunali). Il comandante generale di un corpo di spedizione all'estero ha facolta' di istituire sezioni di tribunali militari, determinandone la competenza ; osservate, per l'ordinamento, le norme enunciate nell'articolo precedente;

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