Regio decreto 1022/1941
Art. 40 — Istituzione di sezioni di tribunali
Art. 40. (Istituzione di sezioni di tribunali). Il comandante generale di un corpo di spedizione all'estero ha facolta' di istituire sezioni di tribunali militari, determinandone la competenza ; osservate, per l'ordinamento, le norme enunciate nell'articolo precedente;
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