Regio decreto 1022/1941
Art. 39 — Norme per la costituzione dei tribunali
Art. 39. (Norme per la costituzione dei tribunali). L'ordinamento dei tribunali militari istituiti in applicazione del secondo comma dell'articolo 2 e' regolato dalle stesse norme stabilite per i tribunali militari territoriali. Quando, per ragioni di servizio, ai tribunali presso corpi di spedizione all'estero non possa essere destinato personale della magistratura militare e delle cancellerie giudiziarie militari, il comandante generale delle forze militari concentrate designa tre ufficiali, perche' esercitino, rispettivamente, le funzioni del pubblico ministero, del giudice istruttore e del cancelliere.
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