Regio decreto 1022/1941
Art. 21 — Dibattimento in luogo diverso dalla sede del tribunale
Art. 21. (Dibattimento in luogo diverso dalla sede del tribunale). Quando esigenze di servizio o ragioni di opportunita' lo richiedano, il presidente, su domanda del pubblico ministero, puo' ordinare, con decreto, che il dibattimento si svolga in luogo diverso da quello dove ha sede il tribunale. Il decreto non e' soggetto a impugnazione.
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