Regio decreto 1022/1941
Art. 20 — Assistenza di giudici supplenti
Art. 20. (Assistenza di giudici supplenti). Nei dibattimenti che prevedonsi di lunga durata; il presidente ha facolta' di disporre che uno o piu' giudici assistano all'udienza in qualita' di supplenti. Questi pero' non possono prendere parte alla votazione, tranne che per impedimento sopraggiunto ai giudici; che compongono il tribunale. In caso di mancanza, assenza, incompatibilita' o altro impedimento di alcuno dei giudici, i supplenti lo sostituiscono per ordine di maggior grado, e, a parita' di grado per ordine di maggiore anzianita'.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1022/1941 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.