Regio decreto 2024/1940
Art. 20 — Chiunque appartenga al personale della Croce Rossa assume verso i propri Superiori la responsabilita' del ser…
Art. 20 Chiunque appartenga al personale della Croce Rossa assume verso i propri Superiori la responsabilita' del servizio che presta od a cui viene comandato e risponde personalmente verso l'Associazione del materiale e dei fondi in denaro affidatigli. Chiunque per colpa ometta di evitare la perdita, lo sperpero, o il deterioramento del materiale dell'Associazione, oppure non ne curi il ricupero, ancorche' il materiale non gli sia stato direttamente affidato, si rende responsabile verso la Associazione del danno da questa sofferto. Lo sperpero, non giustificato, del materiale da medicazione e dei medicinali e' sempre compreso fra i danni di cui al precedente capoverso.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2024/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.