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Regio decreto 2024/1940

Art. 19 — I Direttori di Unita' Sanitaria ed in genere gli Ufficiali medici per il disbrigo delle pratiche medico-legal…

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Art. 19. I Direttori di Unita' Sanitaria ed in genere gli Ufficiali medici per il disbrigo delle pratiche medico-legali riguardanti i militari ricoverati dovranno sempre rivolgere le loro proposte alle Autorita' Sanitarie Militari competenti.

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