Regio decreto 1955/1940
Art. 9 — Oltre alla garanzia ipotecaria di cui al precedente art
Art. 9. Oltre alla garanzia ipotecaria di cui al precedente art. 8, i mutui saranno concessi con il privilegio sulle opere e sugli impianti, di cui al comma 2° dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731. La costituzione del privilegio sulle opere e sugli impianti dati in garanzia avviene ope legis, in base alla citata disposizione, senza bisogno di formalita', tranne quella della pubblicazione, fatta a cura dell'Istituto nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nella, quale e' situata ciascuna opera od impianto, e in quella dove ha sede la ditta, proprietaria dell'opera od impianto dato in garanzia.
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