Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1955/1940Art. 7
Regio decreto 1955/1940

Art. 7 — L'Istituto fara' mutui in valuta legale e in obbligazioni

ELI /it/regio-decreto/1940/11/25/1955/art/7parte di Regio decreto 1955/1940
Art. 7. L'Istituto fara' mutui in valuta legale e in obbligazioni. L'Istituto potra' anche fare mutui in moneta estera, sulla base della emissione di obbligazioni all'estero nella corrispondente valuta. Tali emissioni dovranno essere preventivamente approvate dal Ministro per gli scambi e per le valute.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1955/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 7 Art. 8 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.