Regio decreto 1955/1940
Art. 46 — Il Comitato permanente e' composto del presidente, del vice presidente dell'Istituto e di quattro consiglieri…
Art. 46. Il Comitato permanente e' composto del presidente, del vice presidente dell'Istituto e di quattro consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione. Se il Consiglio provvede alla nomina di un direttore generale, questi assiste alle riunioni del Comitato permanente con voto consultivo. Per la validita' delle adunanze del Comitato occorre l'intervento della maggioranza dei componenti il Comitato stesso. Funge da segretario del Comitato il segretario del Consiglio di amministrazione il quale interviene alle adunanze e ne redige i verbali. Essi sono firmati dal presidente e dal segretario.
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