Regio decreto 1955/1940
Art. 45 — Il Consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri e facolta' per la gestione sociale
Art. 45. Il Consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri e facolta' per la gestione sociale. Piu' specialmente esso delibera: 1) la nomina del vice presidente; 2) la nomina dei membri del Comitato permanente; 3) le condizioni dei contratti di mutuo; 4) la emissione delle obbligazioni; 5) il richiamo dei decimi del capitale sociale sottoscritto, non ancora versati; 6) la partecipazione agli enti od imprese di cui all'articolo 12; 7) l'impiego del capitale versato non ancora investito nei mutui e l'impiego dei fondi di riserva; 8) i progetti di bilancio e le proposte all'assemblea per la ripartizione degli utili sociali a norma dello statuto; 9) in genere, tutti gli atti relativi alla amministrazione dell'Istituto che non siano riservati ad altri organi. Il Consiglio inoltre delibera in ordine alla eventuale nomina di un direttore generale e di consulenti tecnici. Il Consiglio puo' demandare al Comitato permanente determinate attribuzioni ed assegnare ad alcuno dei suoi membri speciali incarichi in relazione al funzionamento dell'Istituto.
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