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Regio decreto 1955/1940

Art. 40 — Il Consiglio si rinnova in ragione di una quarta parte dopo ciascun anno di gestione

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Art. 40. Il Consiglio si rinnova in ragione di una quarta parte dopo ciascun anno di gestione. Dopo il primo anno dalla nomina si rinnova la minore aliquota intera del numero dei consiglieri. La sorte determinera' l'ordine di rinnovazione degli amministratori. Le rinnovazioni, dopo la prima, riguarderanno i consiglieri rimasti in carica. Tutti gli amministratori sono rieleggibili.

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