Regio decreto 1955/1940
Art. 26 — Spetta al presidente: a) la legale rappresentava dell'Istituto di fronte a qualsiasi autorita' giudiziaria ed…
Art. 26. Spetta al presidente: a) la legale rappresentava dell'Istituto di fronte a qualsiasi autorita' giudiziaria ed amministrativa, e di fronte ai terzi; b) la convocazione e la presidenza dell'assemblea generale dei partecipanti; c) la convocazione e la presidenza del Consiglio di amministrazione; d) la convocazione e la presidenza del Comitato permanente; e) ordinare i provvedimenti e le spese per il funzionamento dell'Istituto; f) di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione e la restrizione, gli annotamenti, i subingressi, le rinunzie e in genere qualsiasi operazione ipotecaria o pignoratizia, senza alcuna limitazione di fronte al conservatore delle ipoteche ed a terzi, e senza obbligo di giustificare la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione o del Comitato permanente, salve, naturalmente, restando le facolta' deliberative attribuite a tali organi; g) provvedere - in caso di urgenza - circa le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, nonche' promuovere provvedimenti di natura conservativa o coattiva, ivi compresa, la vendita, anche a mezzo di agenti di cambio, dei valori mobiliari avuti in garanzia dall'Istituto, cosi' come ogni altro atto in ordine alle garanzie conferite all'Istituto; h) compiere qualsiasi operazione presso il Debito pubblico, presso la Cassa depositi e prestiti, e presso ogni altro ufficio pubblico; i) conferire procure e deleghe a terzi, anche estranei all'Istituto, per il compimento di atti rientranti nelle sue attribuzioni in base alle norme di legge e di statuto, deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato permanente e in specie anche conferire mandati generali o speciali alle liti. Il presidente puo' sospendere sino a convocazione e deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le deliberazioni del Comitato permanente.
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