Regio decreto 1955/1940
Art. 18 — Le obbligazioni in valuta legale hanno un valore nominale di lire cinquecento ciascuna: possono essere raggru…
Art. 18. Le obbligazioni in valuta legale hanno un valore nominale di lire cinquecento ciascuna: possono essere raggruppate in titoli multipli secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. L'interesse e' pagabile a rate semestrali posticipate. Per le obbligazioni in moneta estera, il valore nominale di ciascun titolo e il loro raggruppamento in titoli multipli saranno deliberati, per ciascuna serie, dal Consiglio di amministrazione.
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