Regio decreto 1955/1940
Art. 1
C) Statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' Art. 1. In virtu' e in applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, e' costituito l'istituto di credito per le Imprese di pubblica utilita'. Esso ha sede in Roma: Ha lo scopo di concedere mutui per la esecuzione di opere ed impianti o per le trasformazioni necessarie per utilizzare concessioni, con dichiarazione di pubblica utilita', fatte dallo Stato, dalle Provincie o dai Comuni con popolazione non inferiore a 100.000 abitanti, a favore di imprese private di nazionalita' italiana. L'Istituto e' posto sotto la vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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