Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1411/1940Art. 9
Regio decreto 1411/1940

Art. 9 — Art

ELI /it/regio-decreto/1940/08/25/1411/art/9parte di Regio decreto 1411/1940
Art. 9. Art. 58, comma ultimo, e artt. 63 e 71 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il brevetto per modelli di utilita' e il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano quattro anni dalla data di deposito della domanda. In materia di modelli di utilita' e di modelli e disegni ornamentali non si concedono brevetti completivi.

Modificato / richiamato da

Modifica · 2
Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1411/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 8 Art. 10 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.