Regio decreto 1411/1940
Art. 9 — Art
Art. 9. Art. 58, comma ultimo, e artt. 63 e 71 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il brevetto per modelli di utilita' e il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano quattro anni dalla data di deposito della domanda. In materia di modelli di utilita' e di modelli e disegni ornamentali non si concedono brevetti completivi.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.lgs 95/02 — Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegautoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 1) la modifica dell'art. 9.
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 58, comma 1) la modifica dell'art. 9, comma 2.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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