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Regio decreto 1411/1940

Art. 8 — Art. 67 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1940/08/25/1411/art/8parte di Regio decreto 1411/1940
Art. 8. (Art. 67 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce, ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilita', ai sensi del precedente art. 2, puo' essere chiesto contemporaneamente, il brevetto tanto per modelli e disegni ornamentali, quanto per modelli di utilita', ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto.

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