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Regio decreto 1411/1940

Art. 5 — Art. 66 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1940/08/25/1411/art/5parte di Regio decreto 1411/1940
Art. 5. (Art. 66 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Possono costituire oggetto di brevetto per modelli e disegni ornamentali i nuovi modelli o disegni atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee di colori o di altri elementi. Ai modelli e disegni suddetti non sono applicabili disposizioni sul diritto di autore.

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