Regio decreto 1411/1940
Art. 5 — Art. 66 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 5. (Art. 66 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Possono costituire oggetto di brevetto per modelli e disegni ornamentali i nuovi modelli o disegni atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee di colori o di altri elementi. Ai modelli e disegni suddetti non sono applicabili disposizioni sul diritto di autore.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.lgs 95/02 — Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegautoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 5.
- L. 60/02 — Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni induautoritativoha disposto (con l'art. 9, comma 2) la modifica dell'art. 5, comma 2.
Inserisce · 1
- D.lgs 95/02 — Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegautoritativoha disposto (con l'art. 2, comma 1) l'introduzione dell'art. 5-bis.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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