Regio decreto 1411/1940
Art. 4 — Art. 60 del R. decreto 13 settembre 1934, 1602
Art. 4. (Art. 60 del R. decreto 13 settembre 1934, 1602). E' consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilita', da valere nei caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Inserisce · 1
- L. 60/02 — Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni induautoritativoha disposto (con l'art. 9, comma 1) l'introduzione di nuovi commi dopo l'ultimo all'art. 4.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1411/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.