Regio decreto 1741/1940
Art. 98 — Rifiuto di dare indicazioni
Art. 98. (Rifiuto di dare indicazioni). Chiunque non ottempera all'obbligo preveduto dall'articolo 26, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 3000. Se il colpevole da' informazioni mendaci, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 6000. Se il colpevole e' pubblico ufficiale, la pena e' aumentata fino al doppio. Se sono date, per colpa, informazioni non corrispondenti alla verita', si applica l'ammenda fino a lire 500.
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