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Regio decreto 1741/1940

Art. 97 — Rifiuto di prestazione di servizi

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/97parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 97. (Rifiuto di prestazione di servizi). Chiunque, senza giustificato motivo, rifiuta di' ottemperare a un ordine legalmente dato di compiere un Servizio individuale o collettivo, e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire 5000. Si applica l'ammenda fino a lire 5000 ai dirigenti, impiegati, lavoratori manuali che non ottemperino all'obbligo stabilito dagli articoli 15, ultimo nomina, e 25.

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