Regio decreto 1741/1940
Art. 92 — Alterazione dello stato di immobili o aziende requisiti
Art. 92. (Alterazione dello stato di immobili o aziende requisiti). Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorita' che ha ordinato la requisizione, altera o modifica, in qualsiasi modo, lo stato degli immobili, aziende o stabilimenti requisiti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a lire 5000. Nei casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
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