Regio decreto 1741/1940
Art. 91 — Inadempimento dell'ordine di precettazione o requisizione
Art. 91. (Inadempimento dell'ordine di precettazione o requisizione). Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula una cosa, al fine di impedirne la precettazione o la requisizione ,ovvero, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione, dato dall'autorita' competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire 3000. Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la multa fino a lire 2000.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1741/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.