Regio decreto 1741/1940
Art. 81 — Effetti del ricorso
Art. 81. (Effetti del ricorso). Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia, il Comitato, per gravi motivi, puo' sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato. Nel caso di controversia riguardante la misura delle indennita' di requisizione, il Comitato puo' disporre il pagamento di una parte dell'indennita' stessa, in attesa dell'esito del ricorso.
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